Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, 12 gennaio 2021, n. 838, Uso di atto falso – Pass Invalidi:
La vicenda traeva origine dall’esposizione da parte dell’imputato di un pass per parcheggio invalidi rilasciato dal Comune alla madre, interamente contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede. Difatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il delitto di cui all’art. 489 c.p., scartando l’ipotesi di configurazione del mero illecito amministrativo ex art. 188 del Codice della Strada, ribadendo che l’utilizzo della copia fotostatica del pass invalidi come se fosse l’originale integra il reato di falsità materiale e, in caso di mero uso, il reato di cui all’art. 489 c.p. Mentre, l’esposizione della fotocopia del pass invalidi sulla propria autovettura, qualora appaia e venga usata come fotocopia non integra il reato di cui all’art. 489 c.p.. Ancora, la Corte ha escluso l’applicazione al caso in esame della causa di non punibilità dell’art. 131 – bis c.p., poiché, pur essendo la condotta occasionale, essa non appare connotata da tenuità, limitando i soggetti titolari di pass invalidi all’esclusivo utilizzo di aree di parcheggio a loro destinate.
Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, 12 gennaio 2021, n. 838:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere –
Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere –
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOMASO
EPIDENDIO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Il difensore è assente.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 1 febbraio 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza emessa il 17 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, ha ridotto la pena
inflitta a M.M.D. a mesi tre di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di
condanna in relazione al reato di cui all’art. 489 c.p. (al medesimo ascritto per avere
fatto uso del pass per parcheggio invalidi n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune di
(OMISSIS), con scadenza (OMISSIS) ed intestato alla madre S.E., interamente
contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede).
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’odierno imputato, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta ex art. 606 c.p.p., lett. b) la violazione ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità.
In particolare sussiste l’erronea applicazione dell’art. 489 c.p. sotto due profili: da un
lato, non è configurabile il reato dell’uso di atto falso qualora la fattispecie consista
nell’esibizione della copia di un documento vero, rilevando in tal caso il fatto
unicamente quale mero illecito amministrativo ex art. 188 C.d.S., commi 4 e 5;
dall’altro lato, difetta l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 489 c.p., costituito
dal dolo generico.
I giudici avrebbero dunque errato nel valutare come “oggettivamente falso” il pass
incriminato, il quale sarebbe stato esibito “in luogo del documento originale e non
come semplice copia dello stesso”, e nel qualificarlo come penalmente rilevante in
quanto di per sè idoneo ad ingannare la pubblica fede. E’ al contrario pacificamente
emerso come non sia di fatto stata riscontrata l’alterazione penalmente rilevante del
documento autentico, nè tanto meno la riproduzione di un documento non esistente;
si trattava a ben vedere della riproduzione fotostatica di un documento esistente.
Circa il secondo profilo, i punti fermi chiaramente emersi all’esito del dibattimento
sono: 1) l’esistenza del documento costituito dal pass invalidi intestato alla madre
dell’imputato e rilasciato dal Comune di (OMISSIS), in quanto la sig.ra S. è
effettivamente invalida civile al 75%, e dunque la legittimazione all’uso per cui tale
documento è preordinato; 2) l’esibizione nell’autovettura del figlio di una riproduzione
del pass invalidi della madre in quanto egli risulta essere l’unico accompagnatore
della stessa negli spostamenti necessari; e, 3), la evidente riproduzione di un
documento vero; essi dimostrano chiaramente come manchi una consapevole
volontà di commettere il reato di falso.
Infatti se, nell’intenzione dell’agente, il pass viene presentato come fotocopia e/o
riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento
falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di
falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, sent.
n. 18961 del 2017).
2.2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 c.p.p., lett. e) la carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione
alla dichiarazione di responsabilità per l’ipotesi di reato di cui all’art. 489 c.p..
Non si comprende come i giudici di primo e secondo grado abbiano potuto emettere
sentenza di condanna a carico del M. in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 489
c.p. in luogo della unica e corretta ipotesi configurabile nel caso di specie: un mero
illecito amministrativo ex art. 188 C.d.S..
2.3. Con il terzo motivo si deduce infine ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione
di legge e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie della
causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis
c.p..
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile: i motivi sono manifestamente infondati e presentano anche
tratti che attingono il fatto e il merito della regiudicanda.
I primi due motivi che attingono la sussistenza del reato sia sotto il profilo
oggettivo che soggettivo e tendono ad accreditare l’ipotesi che il fatto rilevi al più
unicamente quale mero illecito amministrativo ex art. 188 C.d.S., commi 4 e 5, sono
manifestamente infondati. E’ invero solo il caso di evidenziare come la Corte di
appello abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in materia,
avendo rilevato come “oggettivamente falso” il pass incriminato, il quale era stato
esibito “in luogo del documento originale e non come semplice copia dello stesso”,
copia che d’altronde non legittima l’esercizio dell’inerente diritto di parcheggio.
Infatti, solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o
riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento
falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di
falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18961 del
23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 270045 – 01); laddove nella motivazione della
sentenza impugnata si dà atto che il pass è stato esposto come fosse l’originale
costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da
avere l’apparenza dell’originale. A fronte della evidenza della falsità del documento
esibito ed utilizzato come fosse l’originale, le spiegazioni rese dal ricorrente sono
state ritenute non convincenti, e sono stati reputati altresì non pertinenti i precedenti
giurisprudenziali richiamati a sostegno della versione del fatto dalla difesa.
Innanzitutto nel caso di specie l’uso dell’atto non è stato realizzato dal titolare
effettivo del permesso, che era la madre dell’imputato e non quest’ultimo (a ben
vedere come si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, il ricorrente non
dice neppure di averlo usato per sua madre in quella circostanza, essendosi limitato
ad affermare solo che la sua auto era quella usata dalla genitrice per i propri
spostamenti), con la conseguenza che non sono conferenti i precedenti che
presuppongono l’uso da parte dell’avente diritto; nè assumono rilievo – prosegue la
corte territoriale – quelli che escludono l’ipotesi della truffa ravvisando la fattispecie di
cui all’art. 188 C.d.S., non essendo qui in gioco tale ipotesi di reato bensì quella
dell’uso di atto falso.
La corte territoriale ha invece correttamente ritenuto riconducibile il caso di specie a
quei precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui integra il reato di falsità
materiale – e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all’art. 489
c.p. – la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato
ad invalidi attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo,
allorchè il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non
presentandosi come mera riproduzione fotostatica.
Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), l’esposizione sulla
propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi,
qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale (come nel caso esaminato da
questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 22578 del 09/02/2010, Ferracuti, Rv.
24750001 in cui la fotocopia, essendo stata realizzata in bianco e nero, non poteva,
in quanto tale, simulare l’originale, palesando chiaramente la sua natura di
riproduzione fotostatica), laddove nel caso in scrutinio, come ben messo in luce nella
sentenza impugnata, il pass aveva le sembianze di un atto originale, effettivamente
esistente (circostanza quest’ultima che, a differenza di quanto assume il ricorrente,
non esclude la rilevanza penale dell’atto che si connota per le sue caratteristiche atte
a trarre in inganno e a ledere la pubblica fede).
1.2. Il terzo motivo è anch’esso aspecifico, e meramente reiterativo nella parte in cui
si evidenzia la occasionalità della condotta e la mancanza di dichiarazione di
delinquente abituale, professionale o per tendenza nei confronti dell’imputato, a
fronte della congrua motivazione già resa sul punto nella pronuncia impugnata.
La sentenza impugnata ha, invero, già dato conto dei motivi per i quali non ha
ritenuto di ravvisare nel caso in esame la fattispecie della particolare tenuità del
fatto, ritenendo, in particolare, non qualificabile come di particolare tenuità l’utilizzo
illecito di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, per
la limitazione che reca ai soggetti legittimamente titolari del diritto all’utilizzo di tali
aree (oltre che insita in un siffatto modus operandi che implica l’uso di un documento
artatamente falsificato allo scopo, una certa abitualità del comportamento).
L’impostazione in diritto della corte territoriale è in linea con l’orientamento di questa
Corte di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di esclusione
della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. non è sufficiente che il fatto sia occasionale,
ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, sia ritenuta di
particolare tenuità (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, BORDONI
ALFREDO, Rv. 27767401).
D’altronde ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità
dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione
previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6,
n. 55107 dei 08/11/2018, Rv. 274647 – 01), di talchè la valutazione della corte
territoriale nel caso di specie, risultando sorretta da esauriente e logica motivazione –
e non da mere formule di stile – che ha inteso dare preminenza all’aspetto suindicato
ritenuto, evidentemente, in buona sostanza, determinante ai fini della esclusione
della particolare tenuità dell’offesa, non è sindacabile in questa sede.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021
