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Codice Rosso

Per Codice Rosso si intende la legge del 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Entrata in vigore il 9 agosto 2019.

Si prevede che nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Termine che può essere prorogato.

Le pene per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, passano a un minimo di 3 e un massimo di 7 anni. La pena per il reato di stalking passa da un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. La violenza sessuale passa a 12 anni. La violenza sessuale di gruppo passa a un massimo di 14 anni.

I tempi per sporgere denuncia passano a 12 mesi.

La legge introduce al codice penale alcune nuove fattispecie.

Come misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice può disporre il controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici come il braccialetto elettronico.

Autovelox

Cassazione – Ordinanza 24 maggio 2021 n. 14109.

Per la Corte Suprema di Cassazione, la taratura dell’autovelox non può essere certificata dal soggetto privato installatore.

Si riporta parte del testo dell’Ordinanza:

……… la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione dei principi in materia di prova in giudizio del buon funzionamento e della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità; la medesima decisione gravata sarebbe errata esserlo state violate le disposizioni, di cui alle norme innanzi epigrafate, che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale ed, in particolare, la gestione della apparecchiature per il controllo della velocità. Entrambe le censure svolte con i due motivi qui in esame colgono nel segno ed evidenziano l’illegittimità del provvedimento oggetto del ricorso. Sotto il primo profilo la decisione oggetto del ricorso è incorsa in errore avendo ritenuto per intervenuta e comprovata, nella fattispecie, la prescritta taratura dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità. Tanto, in particolare, all’esito di una attestazione, al riguardo, della Project Automation S.p.a., società privata installatrice e di gestione della medesima apparecchiatura (come si evinceva dai richiamati documenti n. 7 ed 8 della produzione dell’odierna parte ricorrente). Senonchè, a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 113/2015, facente seguito ad ordinanza di rimessione di questa Sezione 7 agosto 2014, n. 17766 è sempre necessaria la sottoposizione di tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità stradale a regolare verifica periodica di funzionalità e taratura (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 14 dicembre 2015, n. 25127), da certificarsi a mezzo di preposto ente verificatore e non già del soggetto privato installatore. Tanto al fine, in relazione all’art. 45 C.d.S., comma 6, della legittimità degli accertamenti e dei conseguenti verbali di accertamento di infrazioni al divieto di velocità. Questa Corte ha già avuto modo, dopo le note decisioni innanzi citate, di ribadire l’incidenza diretta sul contenuto e sulla legittimità del verbale di accertamento di eccesso di velocità della regolare taratura degli apparecchi di misurazione (Cass. Sez. Seconda n. 533/2018 e Sez. sesta-2 n.ri 18354/2018 e 1921/2019), non potendosi – fra l’altro – ritenere sufficienti altre attestazioni e certificazioni equipollenti (Cass. n. 9645/2016). In particolare, con tale ultima pronuncia è stato espressamente affermato che “per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. Nella concreta fattispecie non vi era stata prova dell’effettuazione di tale verifica periodica giacchè la mera attestazione (considerata dal Tribunale) proveniente dalla stessa succitata Società privata non poteva ritenersi sufficiente al fine della prova, dovuta dalla P.A., di certificazione della funzionalità e corretta taratura della strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità. Sotto il secondo profilo la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, citando l’art. 5 del contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa. Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, un improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale. Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione. Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che – atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza – non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa. Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, una improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale. Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione. Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che -atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza- non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. In conclusione i due motivi qui in esame, in quanto fondati, vanno accolti con ogni conseguenza di legge. 7.- I precedenti primi due motivi del ricorso vanno ritenuti assorbiti. 8.- Per effetto di quanto detto in relazione agli esaminati terzo e quarto motivo il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza. I verbali di contestazione, come conseguenza dell’accolto ricorso, devono ritenersi illegittimi con conseguente accoglimento della proposta opposizione e, potendosi nella fattispecie giudicare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., vanno annullati, senza rinvio. 9.- Le spese del presente giudizio e quelle del doppio grado dei precedenti giudizi di merito seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

Autovelox

Cassazione – Ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505

La Corte Suprema di Cassazione ha individuato e chiarito la differenza sussistente tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto.

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