Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, 7 settembre 2020, n. 25221, Concorso di persone nel reato ex art 110 c.p.:

In questa occasione, i giudici di legittimità sono chiamati a decidere se prestare la propria macchina a un commando di killers costituisce o meno concorso di persone nel reato. A tal fine, la Corte ha ricordato gli elementi strutturali del concorso di persone nel reato ex art.110 c.p.: A) la pluralità degli agenti; B) il fatto illecito; C) il contributo materiali o morale alla commissione del fatto di reato; D) la coscienza e volontà di prestare il proprio apporto alla realizzazione del comune proposito criminoso. Sotto quest’ultimo profilo, difatti, il dolo concorsuale, presupponendo la consapevole contribuzione al reato, necessita della conoscenza dell’altrui intenzione da parte del concorrente. Tale profilo soggettivo, in realtà, può manifestarsi sia nella forma del dolo diretto che indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale). Orbene, affinchè il concorrente risponda di reato di evento, non è necessario il dolo diretto richiesto per l’esecutore materiale, essendo sufficiente il dolo eventuale. In definitiva, ricordando altra giurisprudenza, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il contributo nella fase preparatoria o logistica alla commissione di un reato rileva ex art. 110 c.p., se il correo era consapevole del contributo causale fornito alla realizzazione del reato o se, comunque, l’evento letale era stato accettato dal concorrente come possibile conseguenza dell’iniziale proposito criminoso comune.

Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, 7 settembre 2020, n. 25221:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente –
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ROMANO
GIULIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’avv. CELESTE GILIBERTI, per le parti civili, deposita conclusioni e
nota spese, anche a firma dell’Avv. Viserta Rodolofo, alle quali si riporta.
L’avv. GIUSEPPE DELLA MONICA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per
l’accoglimento dello stesso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Napoli, in data 22.1.2014, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva
condannato C.A. alla pena dell’ergastolo in relazione ai delitti di omicidio premeditato
in danno di N.N. (capo A); di lesioni volontarie personali aggravate in danno di
Ca.Lu. (capo B) e di simulazione di reato aggravata (capo D), condannava
l’imputato, accogliendo l’appello del pubblico ministero sul punto, anche per il reato
in materia di armi contestato nel capo C) dell’imputazione, dal quale il C. era stato
assolto in primo grado, rideterminando, tuttavia, l’entità del trattamento sanzionatorio
in senso più favorevole al reo, attraverso la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante della
premeditazione, giungendo, in tal modo, alla pena finale di anni venti di reclusione e
confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.1. La corte territoriale assumeva tale decisione, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., quale
giudice del rinvio dopo che la Prima sezione penale della Corte di Cassazione, in
data 21.12.2016, aveva annullato la sentenza con cui altra sezione della corte di
assise di appello di Napoli, in data 16.9.3.2015, aveva confermato la decisione di
primo grado, condannando, inoltre, il C. anche per l’indicato delitto di cui al capo C).
Evidenziava al riguardo la Suprema Corte, limitando la sua indagine ai soli delitti
contestati nei capi A); B) e C), essendosi formato il giudicato sul delitto ex art. 367
c.p., di cui al capo D), per mancata impugnazione sul punto, una carenza di
motivazione ed una manifesta illogicità del percorso motivazionale, sotto un duplice
profilo.
Premesso che il materiale probatorio sul quale si fonda l’affermazione di
responsabilità del C. è costituito prevalentemente dagli esiti delle intercettazioni
ambientali aventi ad oggetto i colloqui intercorsi in carcere tra l’imputato ed i suoi
familiari, dopo la perpetrazione dell’agguato criminoso in cui perse la vita il N.
(raggiunto da colpi d’arma da fuoco al posto della vittima designata, A.C.) e venne
gravemente ferita Ca.Lu., che si trovava in compagnia di quest’ultimo, la Corte di
Cassazione ha sottolineato come sia stata incompleta la valutazione operata dalla
corte territoriale.
Quest’ultima ha tratto il convincimento della consapevole partecipazione del C.
all’omicidio, con il precipuo compito di avere fornito al gruppo di fuoco incaricato
dell’agguato l’autovettura di sua proprietà, utilizzata dal commando omicida per
recarsi sul luogo del delitto circostanza oggettivamente accertata e non contestata
dal ricorrente, in quanto l’imputato effettivamente mise la sua autovettura a
disposizione dei killers, per i loro spostamenti sul territorio alla ricerca della vittima, il
giorno stesso dell’agguato, pur negando decisamente di essere a conoscenza
dell’uso che ne avrebbero fatto- anche dalla circostanza, ritenuta decisiva dal giudice
di secondo grado, che il C., nei colloqui captati, “non aveva mai lamentato l’impiego
della vettura per fini diversi da quelli concordati, né aveva adoperato espressioni di
astio nei confronti di coloro che, suo malgrado, lo avevano coinvolto in una vicenda
delittuosa così grave”.
Tale assunto, tuttavia, rileva il Supremo Collegio, non considera come lo stesso
imputato, nel corso di una delle conversazioni intercettate, “abbia, in certa misura,
affermato la sua estraneità ai fatti”, attraverso l’espressione “mi trovo coinvolto in
una cosa che lo non so niente”, il cui significato la corte territoriale aveva l’obbligo di
approfondire in maniera adeguata, spiegando “perché la frase enucleata ed indicata
non valesse a fungere da protesta d’estraneità”, non essendo sufficiente a colmare
l’evidenziato vuoto motivazionale né il giudizio sulla natura generica di tale
affermazione formulato dal giudice di appello, né il riferimento operato ad altra
espressione utilizzata dai componenti del commando omicida in attesa della vettura
loro promessa dal C. (“noi abbiamo tutto quanto adesso, come dobbiamo fare?”),
perché, rileva la Suprema Corte, “si tratta di un’espressione che dimostra, ancora
una volta, ciò che era già emerso e, cioè, che gli esecutori erano in attesa di ricevere
il veicolo e che il C. avrebbe dovuto procurarlo”.
Tale espressione, piuttosto, non sembra “espliciti altro” o che sia tale da “indurre a
ritenere la conclusione che il C. fosse al corrente dell’uso della vettura che di lì a
poco sarebbe stato operato. né la Corte di merito sul punto ha offerto spiegazioni
ulteriori che potessero indurre a supportare una lettura diversa”.
“D’altro canto”, rileva il giudice di legittimità, “la corte territoriale avrebbe dovuto
offrire una spiegazione razionale sull’intera operazione e sulla scelta da parte
dell’imputato di mettere a disposizione degli esecutori del delitto proprio la vettura
che risultava intestata a sé. E’ massima di esperienza comune, infatti, che giammai
si sarebbe prestato il proprio veicolo, sapendo che di esso gli aventi causa ne
avrebbero fatto quel tipo di uso e lo avrebbero impiegato nella fase commissiva di un
omicidio. Ciò perché sarebbe stato immediatamente individuabile il soggetto al quale
l’auto era intestata”.
Si tratta di una massima di esperienza, osserva la Suprema Corte, che non può
essere superata dal rilievo della corte territoriale, secondo cui il C., una volta venuta
meno la possibilità di procurare al gruppo di fuoco l’autovettura originariamente
promessa, fu costretto a fornire la propria automobile in considerazione della
delicatezza dell’incarico, al quale non poteva sottrarsi, e dell’operazione da
compiere.
né, tantomeno, dall’incendio dell’autovettura, appiccato dopo l’esecuzione
dell’agguato, in quanto, come rileva la Corte di cassazione, non appare sostenibile,
sul piano della coerenza logica, che a tanto i killers si determinassero “per
cancellare una prova del collegamento del C. stesso con l’episodio criminoso”.
Invero “la scelta di bruciare la vettura non avrebbe cancellato il collegamento del C.
con il fatto delittuoso, collegamento che si sarebbe mantenuto inalterato ed in termini
di esatta persistenza, avendo le telecamere ripreso l’auto ed il numero di targa sul
luogo del delitto. D’altro canto, su quel collegamento alcun dubbio si sarebbe potuto
avanzare alla luce della palese falsità della denuncia di furto cui si era indotto il C.,
dopo i fatti ed in considerazione delle spiegazioni incongrue, smentite dai plurimi
accertamenti che in immediato aveva posto in essere la polizia giudiziaria”.
1.2. Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso la corte territoriale, con un’articolata
motivazione, confermava il nucleo essenziale della sentenza di condanna secondo
un percorso logico giuridico, che si snoda attraverso i seguenti passaggi, volti a
dimostrare come il C. fosse assolutamente consapevole dell’uso che i componenti
del commando omicida avrebbero fatto dell’autovettura da lui messa a loro
disposizione: 1) risultano ampiamente dimostrati gli stretti legami criminali nel settore
del commercio delle sostanze stupefacenti, che uniscono il C. alla “famiglia
camorristica” dei S., nota anche come i “campagnoli”, di cui fa parte S.S., il cui
ferimento in una rissa rappresentò il motivo della ritorsione ordinata per colpire A.C.,
esponente di altro gruppo camorristico, che si contendeva con i S. il controllo del
territorio; 2) accertata ed ammessa anche dal C. è la sua attività di compravendita di
autovetture, prevalentemente di provenienza delittuosa, che dimostra come non sia
stata casuale la scelta di rivolgersi a lui da parte dei S. allo scopo di ottenere
un’autovettura affidabile da utilizzare per l’agguato programmato per colpire il rivale
A.; 3) indubbio è l’atteggiamento di omertà che il prevenuto ha manifestato nel
precedente giudizio di appello, tacendo del tutto il suo collegamento con i S., in uno
con l’inconsistenza delle giustificazioni fornite in ordine alla consegna del veicolo ed
al mendacio che impronta le dichiarazioni relative alla falsa denuncia di furto
dell’autovettura; 4) dall’esame del contenuto delle conversazioni intercettate, emerge
il reiterato atteggiamento del C., volto a sottolineare con i genitori l’assenza di
elementi raccolti a suo carico dagli investigatori, piuttosto che una sua estraneità alla
vicenda.
In questo contesto, caratterizzato dalla impossibilità per il C. di sottrarsi alla richiesta
dei “campagnuoli”, il cui sostegno era per lui indispensabile al fine di continuare
l’attività di vendita di sostanze stupefacenti, cui era dedito nel territorio controllato
dalla suddetta organizzazione criminale, l’espressione “noi abbiamo tutto quanto
adesso, come dobbiamo fare?”, va interpretata nel senso che egli fu messo a parte
della compiuta organizzazione dell’agguato, essendo significativo, al riguardo, non
solo che nel corso delle conversazioni in carcere i genitori non gli abbiano mai
chiesto chiarimenti sul punto, ma anche la circostanza che il C. abbia falsamente
affermato che tale espressione doveva intendersi riferita alla somma predisposta
dall’acquirente.
Allo stesso modo l’espressione “mi trovo in una cosa che lo non so niente”, se
collegata all’oggetto della conversazione con i genitori, da cui è stata estrapolata,
conversazione avente ad oggetto l’arresto dell’imputato e le indagini svolte dalla
Direzione Investigativa Antimafia, non è affatto esplicativa di un’estraneità
all’omicidio, apparendo, piuttosto, indicazione che di tale indagine l’imputato non ha
formale conoscenza; 5) risulta evidente che il C., trovandosi improvvisamente
sfornito del veicolo che si era impegnato a procurare, in ragione del rapporto che lo
legava ai “campagnuoli”, non poteva sottrarsi all’impegno preso, per cui fu costretto
a fornire la sua autovettura al gruppo di fuoco, tentando poi di allontanare i sospetti
da sé presentendo una falsa denuncia di furto, la cui evidente inverosimiglianza
dimostra solo una mancanza di sagacia da parte del ricorrente, che, tuttavia, è
inidonea ad incidere sulla sussistenza della condotta, posto che la banalità del male
non ne esclude l’efficacia; 6) né va taciuto che il C. ha ammesso indirettamente il
suo coinvolgimento nell’omicidio minacciando un presunto corteggiatore della moglie
di fargli fare “la stessa fine della persona che è stata fatta con la mia macchina”,
nonché facendo riferimento al suo coinvolgimento nell’agguato in una conversazione
con la moglie, in cui afferma di non avere avuto l’assoluzione dal sacerdote
incontrato in carcere, trattandosi di un peccato mortale”; 7) del tutto irrilevanti, infine,
appaiono le dichiarazioni del vero destinatario dell’agguato, l’ A., che sono state
smentite nella parte in cui egli ha riferito di avere appreso da terzi che l’autovettura
utilizzata dal gruppo di fuoco era stata rubata al C., “per fargli una cattiveria”.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione, l’imputato, con un unico atto di
impugnazione, articolando tre motivi di ricorso 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente
lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto dell’art.
627 c.p.p., comma 3, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi
affermati nella pronuncia di annullamento della Prima Sezione penale di questa
Corte, non avendo fornito la corte territoriale una motivazione in grado di superare la
criticità evidenziata dalla Suprema Corte, secondo cui, come si è detto, è massima di
esperienza comune che giammai si sarebbe prestato il proprio veicolo, sapendo che
di esso gli aventi causa ne avrebbero fatto quel tipo di uso e lo avrebbero impiegato
nella fase commissiva di un omicidio.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge, con riferimento al
disposto dell’art. 110, c.p., non essendo stato dimostrato che il C. abbia concorso nei
delitti innanzi indicati, sulla base di una consapevole rappresentazione della volontà
di cooperare con gli altri soggetti coinvolti nell’agguato alla realizzazione della
condotta criminosa.
Rileva l’imputato che non risulta dimostrato in alcun modo, nemmeno nella
prospettiva del dolo eventuale, che egli sia stato consapevole dell’utilizzo che
sarebbe stato fatto della sua autovettura al momento della messa a disposizione del
veicolo, dovendosi ritenere ogni acquisizione successiva di notizie e di dati su tale
impiego del tutto ininfluente ai fini del giudizio nel merito dell’imputazione.
In particolare, osserva il ricorrente, la suddetta consapevolezza non può desumersi
dalla duplice circostanza che il C., nei colloqui in carcere, non si è mai professato
completamente estraneo alla vicenda, rammaricandosi di essersi fidato del fornitore
e di non avere rimandato la consegna dell’autovettura.
Come non può desumersi dalla estrema vicinanza alla famiglia S., ulteriormente
evidenziata dalla circostanza che, dopo avere presentato la falsa denuncia di
smarrimento ai CC., il C. si sia recato da un componente di tale famiglia, trattandosi
di eventi suscettibili di plausibili interpretazioni alternative.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia anche la manifesta illogicità della
motivazione, con riferimento alla pretesa di desumere la sussistenza del dolo del C.
sia da una conversazione in cui egli non condivide la critica del padre sulla mancata
consegna dell’autovettura di quest’ultimo al posto di quella dell’imputato, perché, ove
si fosse comportato in tal modo, avrebbe coinvolto il genitore nelle indagini,
trattandosi di una riflessione che dimostra solo come i due avessero conoscenza
dell’agguato al tempo della detenzione in carcere, sia dalle dichiarazioni spontanee
rese dall’imputato nel giudizio di appello, che rappresentano una mera scelta
difensiva compiuta dal C. a distanza di anni dal verificarsi dei fatti.
2.1. Con memoria pervenuta in cancelleria il 24.6.2020 a firma del difensore di
fiducia, avv. Rodolfo Viserta, le costituite parti civili chiedono che il ricorso
dell’imputato venga dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorso va accolto, essendo fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, in
essi assorbite le ulteriori censure articolate dal ricorrente.
Ritiene il Collegio che il giudice di rinvio, nonostante lo sforzo profuso, sia incorso
nella violazione del principio di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3, reiterando
l’incompletezza motivazionale stigmatizzata dalla Suprema Corte nella menzionata
sentenza di annullamento con rinvio.
Ed invero, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, ove l’annullamento di una sentenza sia avvenuto, come nel caso in
esame, per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, pur mantenendo piena
autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove,
nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima
trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali
e le incongruenze rilevate, non può, comunque, fondare la nuova decisione sugli
stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando,
inoltre, su di lui l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di
legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della
decisione sottoposti al suo esame (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V. 19.6.2014, n.
42814, rv. 261760; Cass., sez. II, 22.5.2014, n. 27116, rv. 259811; Cass., sez. II,
25.9.2013, n. 47060, rv. 257490).
Orbene non può non rilevarsi come il percorso argomentativo seguito dal giudice del
rinvio risulti carente in relazione ad uno dei due punti nodali, ritenuti decisivi dalla
Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, i cui rilievi critici non hanno
ottenuto esaustiva ed integrale risposta.
Il thema decidendum ha per oggetto la dimostrazione della consapevolezza da parte
del C. dell’uso che sarebbe stato fatto della sua autovettura nel momento in cui
quest’ultimo decise di metterla a disposizione dei componenti del gruppo di fuoco
incaricato di eseguire l’omicidio della vittima designata A.C..
Non si discute, dunque, sull’efficacia causale della condotta posta in essere dal C. a
titolo di concorso materiale nella condotta degli esecutori materiali dell’agguato in cui
perse la vita N.N. e venne ferita Ca.Lu., insita nell’avere fornito ai componenti del
commando omicida l’autovettura utilizzata per gli spostamenti sul territorio alla
ricerca della vittima designata (cfr., in questo senso, Cass., Sez. I, n. 27825 del
22/05/2013, rv. 256339, secondo cui configura concorso materiale nell’esecuzione
del delitto di omicidio volontario la condotta di chi mette a disposizione il proprio
alloggio come base di partenza per consentire agli esecutori materiali di procedere
alla ricerca della vittima).
Si discute, invece, della prova dell’elemento soggettivo del reato concorsuale, posto
che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché per la
sussistenza del concorso di persone nel reato occorre un rapporto di causalità
materiale tra la condotta dell’agente e l’evento nonché una preventiva adesione
psichica del compartecipe alla commissione del reato, la responsabilità penale del
predetto può essere affermata solo qualora egli, nell’ordinario svolgersi e
concatenarsi dei fatti, sia stato in grado di prevedere in concreto l’evento, mostrando
piena adesione psichica e fornendo un contributo causale efficiente al suo verificarsi
(cfr. Cass., Sez. I, n. 11970 del 31/10/1995, rv. 203227). La responsabilità di chi
coopera alla realizzazione di un fatto criminoso, dunque, presuppone che il suo
apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo
agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., Sez. I, n. 15860 del
09/12/2014, rv. 263089).
Come è stato ribadito da un recente e condivisibile arresto di questa Corte di
Cassazione in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del
dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo
agevolativa, dell’agente alla realizzazione del reato, è necessario l’accertamento
della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente
(cfr. Cass., Sez. II, n. 44859 del 17/10/2019, rv. 277773).
Peraltro non necessariamente il dolo nel reato concorsuale di evento si configura
come dolo diretto, potendosi atteggiare anche in termini di dolo indiretto
(indeterminato, alternativo od eventuale), in cui l’evento sia stato considerato come
possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr.,
ex plurimis, Cass., Sez. II, n. 48330 del 26/11/2015, rv. 265479).
Ed invero, come è stato correttamente rilevato, perché il concorrente risponda di un
reato di evento, non è necessario, come per l’esecutore materiale, che l’evento sia
stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo
eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all’azione dell’esecutore materiale
non soltanto prevedendo in concreto l’evento come possibile conseguenza
dell’azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di
realizzare l’azione concordata e sempre che l’evento rientri, in modo diretto e
conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione (cfr. Cass., Sez. II, n. 20793
del 15/04/2016, rv. 267038).
In altri termini sussiste il dolo eventuale quando l’agente si sia rappresentato la
significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire
comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma
comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul
piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe
trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza
della sicura verificazione dell’evento medesimo (cfr. Cass., Sez. I, n. 18220 del
11/03/2015, rv. 263856).
Per la configurabilità del dolo eventuale, dunque, occorre la rigorosa dimostrazione
che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata
nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine
giudiziaria, volta a ricostruire l'”iter” e l’esito del processo decisionale, può fondarsi
su una serie di indicatori, quali: la personalità e le pregresse esperienze dell’agente;
la durata e la ripetizione dell’azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della
condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di
verificazione dell’evento; le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua
verificazione; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità
di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si
sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della
sicura verificazione dell’evento (cfr. Cass., Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, rv.
261105; Cass., Sez, V, n. 23992, del 23/02/2015, rv. 265306).
Può, pertanto, concludersi nel senso che ai fini del concorso in omicidio volontario, è
sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione
logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo
necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità
esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza
da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla
realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri (cfr., in
questo senso, Cass., Sez. I, n. 25846 del 30/11/2015, rv. 267297) ovvero, in
alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall’evento
letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui
verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli
impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto.
Ciò posto, la motivazione della decisione oggetto di ricorso non fornisce, come si è
detto, una completa risposta al rilievo formulato dalla Corte di Cassazione nella
citata sentenza di annullamento, il cui “centro gravitazionale”, intorno al quale si
aggregano i singoli punti critici indicati dal giudice di legittimità, è rappresentato
proprio dalla “prova della consapevolezza in capo al… C. dell’impiego che si sarebbe
operato della vettura” (cfr. p. 8).
Prova non raggiunta completamente, secondo la Suprema Corte, in quanto, come
pure si è ricordato, il primo giudice di appello, da un lato, non aveva spiegato in
modo convincente perché l’espressione “mi trovo coinvolto in una cosa che lo non so
niente”, emersa dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni in carcere tra
l’imputato ed i suoi genitori, non dimostrasse l’estraneità del C. alla vicenda
criminosa di cui si discute, dall’altro, non era riuscito ad offrire “una spiegazione
razionale sull’intera operazione e sulla scelta da parte dell’imputato di mettere a
disposizione degli esecutori del delitto proprio la vettura che risultava intestata a sé”,
essendo massima di esperienza comune, non superata dal riferimento operato “alla
delicatezza dell’incarico ed alla necessità di compiere il delitto”, “che giammai si
sarebbe prestato il proprio veicolo, sapendo che di esso gli aventi causa ne
avrebbero fatto quel tipo di uso e lo avrebbero impiegato nella fase commissiva di un
omicidio. Ciò perché sarebbe stato immediatamente individuabile” (come
effettivamente avvenne, giova notare) “il soggetto al quale l’auto era intestata” (cfr.
pp. 8-9 della menzionata sentenza di annullamento).
Orbene, il primo rilievo risulta superato dal giudice del rinvio con motivazione certo
non illogica o incompleta, perché fornisce una spiegazione razionale alla frase del
C., innanzi indicata, interpretandola non come una protesta di estraneità ai fatti, ma
come una semplice presa d’atto di non avere ancora ricevuto notizia formale
dell’esistenza di indagini nei confronti suoi e degli altri soggetti per l’omicidio del N.
ed il ferimento della Ca..
Ciò emerge, come rileva la corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca
coerenza logica, dalla circostanza che, nella conversazione oggetto di captazione di
cui si discute, appare evidente la preoccupazione dei genitori del C. che si stia
indagando nei confronti di quest’ultimo, a prescindere da una comunicazione formale
da parte dell’autorità procedente, proprio per l’agguato in danno del N. e della Ca.
(“….apri gli occhi perché qua si tratta di un omicidio”, lo incalza, ad un certo punto, la
madre), laddove l’imputato insiste nel ribadire non tanto la sua estraneità ai fatti,
quanto, piuttosto, la circostanza di non essere stato ancora formalmente indagato
(“però non siamo, non siamo indagati noi, non ci sta, lo non sono
indagato…..altrimenti mi doveva arrivare una carta dove dice: tu sei indagato per
questo allora ti metti l’avvocato, lo non posso mettere nemmeno l’avvocato ancora”;
cfr. pp. 27-28 della sentenza oggetto di ricorso).
Lo stesso non può dirsi, invece, per il secondo rilievo, in relazione al quale il giudice
del rinvio ha reiterato il deficit motivazionale censurato dalla Prima Sezione penale di
questa Corte.
A ben vedere, infatti, la prova del dolo del C. viene ancora una volta desunta da una
valutazione complessiva della sua condotta, imperniata su di una serie di indizi, che,
tuttavia, ritiene il Collegio, non possono essere interpretati come dotati di valenza
univoca nel rappresentare la consapevolezza da parte dell’imputato della
utilizzazione che sarebbe stata fatta della sua automobile dai componenti del
commando omicida.
Gli elementi indiziari valorizzati dalla corte territoriale, come sintetizzati nelle pagine
iniziali della presente motivazione (si vedano, in particolare, i punti contrassegnati
dai numeri da 1 a 7), corrispondono in linea di principio al percorso, che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, l’indagine giudiziaria deve seguire per dimostrare la
sussistenza del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, nei reati di evento.
La valutazione dei giudici di merito, infatti, ha senza ombra di dubbio investito una
serie significativa di indicatori, come la personalità e le pregresse esperienze
criminali dell’agente; la durata dell’azione; il comportamento, anche processuale,
successivo al fatto; il contesto illecito in cui si è svolta l’azione, ma tali indicatori, a
tutto voler concedere, consentono di affermare con rassicurante certezza solo la
consapevolezza da parte del C. di una possibile destinazione illecita della propria
autovettura.
Depone in questo senso, al di là di ogni ulteriore considerazione, pur rilevante, svolta
dalla corte territoriale, soprattutto la condotta serbata dall’imputato il giorno stesso
dell’agguato in cui perse la vita il N..
Il C., infatti, pur essendo conscio della possibilità che si giungesse a lui partendo
dalla intestazione della proprietà dell’autovettura, non esitò a consegnare la sua
automobile a coloro ai quali non poteva, evidentemente, opporre un rifiuto e
nemmeno un semplice rinvio dell’impegno preso in precedenza, proprio in
considerazione dei comuni interessi criminali e della impellente necessità di una
richiesta, che doveva essere soddisfatta il giorno stesso, recandosi,
significativamente, subito dopo ad effettuare una falsa denuncia di furto presso i
Carabinieri all’evidente scopo di allontanare da sé il sospetto di un coinvolgimento
nell’attività illecita che sarebbe stata perpetrata dai soggetti ai quali aveva
consegnato l’autovettura, perché, come si è detto, era consapevole che sarebbe
stato facile identificarlo, in quanto proprietario del veicolo.
Tuttavia il percorso logico-giuridico seguito dalla corte di assise di appello non è
giunto, come avrebbe dovuto, alla sua naturale conclusione, vale a dire, riprendendo
il contenuto essenziale degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati,
alla dimostrazione che il C. si sia confrontato con la specifica categoria di evento che
si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, ed
abbia, dunque, agito non solo nella piena e diretta consapevolezza che la sua
autovettura sarebbe stata utilizzata proprio per gli spostamenti sul territorio di un
gruppo di fuoco, incaricato di commettere un omicidio, ma, quanto meno, accettando
il rischio del verificarsi dell’evento letale, la cui possibilità non avrebbe costituito una
controspinta efficace alla sua volizione criminosa.
Sotto questo profilo non sembra che la corte territoriale abbia fatto buon governo dei
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova
indiziaria.
Come è noto, infatti, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi e, pertanto,
non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex
art. 192 c.p.p., comma 2, essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità
di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e
concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato. Requisiti tutti che devono
rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo
di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la
responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due
distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e
di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito
dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice
di legittimità deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’art. 192
c.p.p., comma 2, e la corretta applicazione delle regole della logica
nell’interpretazione dei risultati probatori (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 10.12.2013,
N. 4663, rv. 258721).
In tema di valutazione della prova indiziaria, dunque, il metodo di lettura unitaria e
complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera
sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica
che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria
valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne
ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce
i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. Cass., sez.
VI, 19.9. 2013, n. 42482, rv. 256967).
Orbene gli evidenziati profili, che rendono lacunosa la motivazione della sentenza
impugnata, non consentono di affermare che la corte territoriale abbia ricostruito con
il necessario rigore la valenza qualitativa, in termini di gravità e di precisione dei
singoli indizi esaminati.
né tale omissione può essere sanata dalla pretesa “confessione” extragiudiziale
dell’imputato, che, secondo la corte territoriale, sarebbe contenuta nelle
conversazioni indicate nelle pagine precedenti sub n. 6), perché dalle affermazioni
(peraltro parziali e non contestualizzate) del C. estrapolate da tali conversazioni non
è possibile ricavare un chiaro riconoscimento della sua consapevole partecipazione
all’agguato criminoso più volte indicato, quanto piuttosto la consapevolezza di
essere stato coinvolto oggettivamente in un grave fatto di sangue, le cui
conseguenze sono destinate ad incidere comunque sulla sua vita.

Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, di conseguenza,
annullata con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Napoli, per un
nuovo esame, che andrà condotto alla luce dei principi di diritto innanzi indicati in
tema di dolo, anche nella prospettiva di una eventuale configurabilità del concorso
cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 c.p., secondo cui l’evento diverso non deve
essere voluto da uno dei concorrenti nel reato neppure sotto il profilo del dolo
alternativo o eventuale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 44579 del 11.9.2018, rv.
273977), e di valutazione della prova indiziaria, senza fondare la nuova decisione
sugli stessi argomenti ritenuti carenti da questo Collegio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione
della corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020