Ordinanza, Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 29 settembre 2020, n. 20529, Agente fuori servizio – contestazione immediata:

Secondo la Suprema Corte di Cassazione è legittima la condotta di un agente in divisa, ma fuori servizio, che viaggiando su auto privata contestava al conducente una violazione al Codice della Strada in quanto, la contestazione deve ritenersi immediatamente effettuata anche se, per ragioni concrete, il verbale è stato redatto in un secondo momento.

Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 29 settembre 2020, n. 20529:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21145/2016 proposto da:
R.N., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour 17, presso lo studio
dell’avvocato Massimo Panzarani, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Ganz Daniele, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;

intimato –
avverso la sentenza n. 1678/2016 del Tribunale di Venezia, depositata il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2020 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Svolgimento del processo

secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, un agente di
Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di autovettura civile,
affiancava l’autovettura condotta dalla R.N., alla quale contestava alcune violazioni
di norme del C.d.S., accertate il giorno (OMISSIS) alle ore 11:40: più sorpassi in
corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia
longitudinale continua;

seguiva poi, a distanza di due giorni dall’accertamento delle infrazioni (il 10 aprile
2010), la redazione di due verbali contro i quali R.N. proponeva opposizione avanti
al Giudice di pace di Mestre;

il giudice di pace rigettava l’opposizione, con sentenza che era poi confermato in
appello dal Tribunale di Venezia;

secondo il tribunale gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale,
operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio;

nella specie l’agente, nel momento in cui aveva affiancato la vettura, era in divisa e
aveva intimato l’ALT con segnale manuale;

la mancata redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi
giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il
proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale;

il tribunale ancora, condividendo la valutazione del giudice di pace, riconosceva
che, al fine di contestare i fatti descritti nel verbale, occorreva la querela di falso,
trattandosi di fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza
e, quindi, muniti di fede privilegiata;

aggiungeva che l’errore incorso nel verbale quanto alla descrizione della
segnaletica sui tratti di strada dove sarebbero avvenuti i sorpassi, segnalati da una
sola striscia continua invece che una doppia striscia continua, non incideva sulla
sussistenza dell’illecito, essendo il sorpasso comunque vietato anche se la striscia
continua non è doppia, soprattutto in prossimità di dossi;

il tribunale proponeva analoga considerazione in ordine all’indicazione di un
identico orario per tutte violazioni, rilevando che tale incongruenza, in presenza di
violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, non incideva sulla coerenza
dell’accertamento e della verbalizzazione nel suo complesso;

per la cassazione della sentenza R.N. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;

la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del
ricorso, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

la ricorrente ha provveduto alla rinnovazione e il ricorso è stato nuovamente fissato
per la trattazione in Camera di consiglio.
Motivi della decisione

il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;

la norma, nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l’ALT
manuale, si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente
percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine;

la dinamica dei fatti smentisce che tale possibilità di percezione sussistesse nel
caso di specie;

il motivo è infondato;

l’art. 24, comma 4, del Regolamento dispone: “Gli organi di polizia stradale in
uniforme possono intimare l’ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di
fischietto o con segnale manuale o luminoso”;

dal confronto fra la norma e la sentenza impugnata risulta chiaro che la ricorrente,
sotto la veste della violazione di legge, censura la ricostruzione dei fatti operata dal
giudice di merito, laddove questi ha riconosciuto che ricorrevano nella specie i
presupposti che consentivano all’agente di intimare l’ALT manuale in base alla
norma del regolamento;

ma al di là di tale rilievo deve rimarcarsi la irrilevanza della questione, giacchè alla
R. non è stata contestata la violazione dell’art. 192 nuovo C.d.S., avendo l’attuale
ricorrente ottemperato all’intimazione dell’ALT impartita dall’agente;

il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 200 nuovo C.d.S.;

la contestazione nella specie avrebbe dovuto essere fatta immediatamente,
essendo palesemente inidonea la giustificazione individuata dal tribunale per
giustificare la contestazione differita (la indisponibilità dei moduli per redigere il
verbale);

il motivo è infondato, anche se la motivazione del tribunale deve essere corretta
(art. 384 c.p.c., comma 4);

questa Corte ha affermato che: a) l’operazione di accertamento delle violazione al
C.d.S. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della
consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la
conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può
essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento;
c) tuttavia l’art. 201 C.d.S., contempla l’eventualità che l’immediata contestazione
dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il
verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza
impeditiva; d) la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla
già “avvenuta” contestazione; e) a norma dell’art. 200 C.d.S., comma 3, copia del
verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi
immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non
segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato
ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in
grado di formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 14668/2008);

l’ipotesi da ultima indicata (lett. f) è quella riscontrabile nel caso in esame in
considerazione della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali oggetto di
opposizione, nei quali è contenuta infine la seguente menzione: “Violazione
contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio
e con veicolo privato”;

l’avverbio “successivamente” non allude a una contestazione differita fatta con la
postuma verbalizzazione, ma all’accertamento delle violazioni, già contestate
oralmente;

i rilievi operati dal tribunale a questo proposito – e cioè che era plausibile che
l’agente, in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, non disponesse dei moduli per
redigere il verbale – non sono perciò da riferire alla carenza della contestazione
immediata, ma al differimento della verbalizzazione di una contestazione già
avvenuta, in conformità alla menzione fatta nei due verbali;

d’altra parte, non risulta che la R. nei motivi di opposizione abbia specificato quale
delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni del trasgressore
sarebbero state sacrificate o compresse in virtù della contestazione verbale delle
infrazioni;

nello stesso tempo nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa della R. è
derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta
contestazione, verbale che è stato poi notificato all’interessata con l’espressa
precisazione che la contestazione era avvenuta oralmente;

si deve aggiungere che la motivazione addotta dal tribunale per giustificare la
momentanea indisponibilità dei moduli (agente in viaggio su auto privata per
raggiungere il posto di lavoro) è logica e plausibile: conseguentemente essa è
incensurabile in questa sede;

il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.;

si sostiene che non poteva riconoscersi fede privilegiata alla descrizione dei fatti
operata dall’agente con i due verbali, trattandosi di circostanze oggetto di percezione
sensoriale, suscettibili di errori di fatto;

la ricorrente evidenzia a questo proposito gli errori incorsi nei verbali quanto alla
descrizione della segnaletica e l’incongruenza derivante dalla indicazione, negli
stessi verbali, di un orario unico per le tre violazioni;

il motivo è infondato;

il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, oramai consolidato nella
giurisprudenza della Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione ad
ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono
riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è
diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la
proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della
realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano
errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale;

la stessa giurisprudenza chiarisce che sono ammesse la contestazione e la prova
unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate
nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o
rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile
contraddittorietà oggettiva (Cass. n. 3705/2013; n. 232/2010; S.U., n. 17355/2009);

il tribunale ha esaminato gli errori, denunciati dall’attuale ricorrente, e ha
riconosciuto che essi non incrinavano nè la sussistenza dell’illecito, atteso che è
vietato il sorpasso anche se la linea bianca non è doppia, specialmente in prossimità
di dossi, e perchè, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi
chilometri, “il dato temporale non è tale da incidere sulla coerenza dell’accertamento
e delle verbalizzazione nel suo complesso”;

si tratta all’evidenza di apprezzamenti di fatto, logici e coerenti, e quindi
incensurabili in questa sede;

il ricorso va rigettato;

nulla spese;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14
febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020